Sconto in fattura e cessione del credito - Studio Tecnico GIACHINO Geom. Giuseppe

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Sconto in fattura e cessione del credito

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Superbonus 110%, i passaggi per lo sconto in fattura e la cessione del credito
I requisiti per esercitare l’opzione e le modalità di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Superbonus, oltre ad avere un’aliquota di detrazione particolarmente  interessante, consente la riqualificazione degli edifici a costo zero  attraverso l’opzione dello sconto in fattura e della conseguente  cessione del credito. Con il provvedimento 283847/2020,  l’Agenzia delle Entrate ha definito i passaggi per esercitare l’opzione  e fornito i modelli da utilizzare per comunicare la scelta, mentre con  la Circolare 24/E ha fornito una serie di esempi pratici, come quella dello “sconto parziale”.
  
Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
L’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Questi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo  e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30%  dell’intervento.
La cessione del credito può riguardare anche le rate  residue non fruite. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è  irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa  nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di  detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei  redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di  detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
  
Sconto in fattura e cessione del credito, i requisiti per ottenerlo
Per poter esercitare l’opzione, è necessario acquisire l’asseverazione del  rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e  l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli  interventi agevolati. Bisogna inoltre farsi rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.  
  
Superbonus, come si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito
La comunicazione sull’esercizio dell’opzione, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.  
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli  edifici condominiali, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto  che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio,  direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo  successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta  trasmissione dell’asseverazione. L’Enea trasmette all’Agenzia delle  Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati  ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza  dell’asseverazione indicata nella comunicazione.
 
Si può annullare e sostituire la comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate  rilascia una ricevuta con cui comunica la presa in carico o lo scarto  dell’opzione.
  
Sconto in fattura e cessione del credito, in condominio scelta libera
Nel caso in cui più soggetti sostengano le spese per gli interventi  realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può  decidere se fruire direttamente della detrazione o optare per lo sconto  in fattura o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta  operata dagli altri.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,  non è necessario che il condominio, nel suo insieme, opti per lo sconto  in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione  spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le  spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione,  mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione  del credito.
Il condomino beneficiario della detrazione che esercita l’opzione deve comunicare all’amministratore  del condominio (o al condomino incaricato) l’avvenuta cessione del  credito e la relativa accettazione da parte del cessionario.  L’amministratore del condominio in seguito comunica ai condòmini che  hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.  
   
Superbonus 110%, lo ‘sconto parziale’
L’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può  riguardare tutto l’importo della spesa sostenuta per la realizzazione  dei lavori o solo una parte. L’Agenzia delle Entrate riporta l’esempio  di un contribuente che sostiene una spesa di 30mila euro, alla quale  corrisponde una detrazione pari a 33mila euro, cioè il 110%.  
Se il fornitore pratica uno sconto totale, matura un credito d’imposta  pari a 33mila euro, che può utilizzare in compensazione oppure cedere ad  altri soggetti, comprese le banche. Se, a fronte di una spesa di 30mila  euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10mila euro, matura un  credito d’imposta pari a 11mila euro. Il contribuente può ottenere una  detrazione pari a 22mila euro, cioè il 110% dei 20mila euro rimasti a  carico, o optare per la cessione del credito.
          
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