Sconto in fattura e cessione del credito
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Superbonus 110%, i passaggi per lo sconto in fattura e la cessione del credito
I requisiti per esercitare l’opzione e le modalità di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Superbonus, oltre ad avere un’aliquota di detrazione particolarmente interessante, consente la riqualificazione degli edifici a costo zero attraverso l’opzione dello sconto in fattura e della conseguente cessione del credito. Con il provvedimento 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito i passaggi per esercitare l’opzione e fornito i modelli da utilizzare per comunicare la scelta, mentre con la Circolare 24/E ha fornito una serie di esempi pratici, come quella dello “sconto parziale”.
Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
L’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
La cessione del credito può riguardare anche le rate residue non fruite. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Sconto in fattura e cessione del credito, i requisiti per ottenerlo
Per poter esercitare l’opzione, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Bisogna inoltre farsi rilasciare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
Superbonus, come si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito
La comunicazione sull’esercizio dell’opzione, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. L’Enea trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione.
Si può annullare e sostituire la comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta con cui comunica la presa in carico o lo scarto dell’opzione.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
La comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. L’Enea trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione.
Si può annullare e sostituire la comunicazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta con cui comunica la presa in carico o lo scarto dell’opzione.
Sconto in fattura e cessione del credito, in condominio scelta libera
Nel caso in cui più soggetti sostengano le spese per gli interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno può decidere se fruire direttamente della detrazione o optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio, nel suo insieme, opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il condomino beneficiario della detrazione che esercita l’opzione deve comunicare all’amministratore del condominio (o al condomino incaricato) l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. L’amministratore del condominio in seguito comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio, nel suo insieme, opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il condomino beneficiario della detrazione che esercita l’opzione deve comunicare all’amministratore del condominio (o al condomino incaricato) l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. L’amministratore del condominio in seguito comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.
Superbonus 110%, lo ‘sconto parziale’
L’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può riguardare tutto l’importo della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori o solo una parte. L’Agenzia delle Entrate riporta l’esempio di un contribuente che sostiene una spesa di 30mila euro, alla quale corrisponde una detrazione pari a 33mila euro, cioè il 110%.
Se il fornitore pratica uno sconto totale, matura un credito d’imposta pari a 33mila euro, che può utilizzare in compensazione oppure cedere ad altri soggetti, comprese le banche. Se, a fronte di una spesa di 30mila euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10mila euro, matura un credito d’imposta pari a 11mila euro. Il contribuente può ottenere una detrazione pari a 22mila euro, cioè il 110% dei 20mila euro rimasti a carico, o optare per la cessione del credito.
Se il fornitore pratica uno sconto totale, matura un credito d’imposta pari a 33mila euro, che può utilizzare in compensazione oppure cedere ad altri soggetti, comprese le banche. Se, a fronte di una spesa di 30mila euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10mila euro, matura un credito d’imposta pari a 11mila euro. Il contribuente può ottenere una detrazione pari a 22mila euro, cioè il 110% dei 20mila euro rimasti a carico, o optare per la cessione del credito.