Certificazione energetica - Studio Tecnico GIACHINO Geom. Giuseppe

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Certificazione energetica

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L'attestato di certificazione energetica è un documento redatto da un tecnico certificatore abilitato alla progettazione di edifici-impianti che evidenzia le caratteristiche prestazionali energetiche proprie di un immobile in relazione alle caratteristiche intrinseche dell'edificio stesso, come la qualità dell'involucro edilizio (murature, infissi, solai), la tipologia e l'efficienza dell' impianto termico installato.
In sostanza l'attestato di certificazione energetica o certificato energetico esprime sinteticamente il consumo di energia per il riscaldamento invernale di una particolare unità immobiliare appartamento, villa, capannone, etc. parametrizzata in classi energetiche.
Ne consegue che una edificio in classe energetica A avrà un consumo di energia e quindi un costo di esercizio per il riscaldamento invernale (e allo stesso tempo per il raffrescamento estivo) molto minore rispetto ad uno posto in classe G dove il dispendio energetico ed economico risultano marcatamente elevati.

L'attestato di certificazione eneregetica è dovuto nei seguenti casi:

  • Nuovi edifici;

  • Interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti;

  • Interventi di modifica dell'involucro e/o degli impianti termici di edifici esistenti;

  • Dal 1 Luglio 2009 per tutti gli altri immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso;

  • Per tutti gli immobili oggetto di locazione;


Al fine di procedere con la vendità di un immobile il proprietario ovvero il costrutture è quindi obbligato a mettere a disposizione il certificato energetico all'acquirente anche al di fuori del rogito notarile: infatti la Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha abrogato l'obbligo di allegazione del documento all'atto di vendita ma non di redazione e consegna dello stesso.

L'attestato di certificazione enrgetica non è dovuto per:

  • gli edifici inagibili

  • gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (portici, legnaie, ecc.).

  • gli immobili ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio

  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili

  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.


Lo Studio Tecnico Giachino è abilitato e iscritto al n° 397 dell'Albo dei CERTIFICATORI ENERGETICI della REGIONE SICILIA

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