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CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, QUANDO E DOVE
Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta (de cuius) intestataria di beni immobili, devono presentare la denuncia di successione per il passaggio di proprietà, entro 1 anno dalla data di morte del titolare dei diritti (de cuius), presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto; se gli eredi sono più di uno la denuncia di successione può essere sottoscritta e presentata anche da uno solo di essi.

COME
Si deve compilare in più copie il mod. 4 con:
- le generalità e l’ultima residenza del defunto;
- le generalità, il grado di parentela con il defunto e la residenza degli eredi e legatari;
- la descrizione analitica dei beni caduti in successione con l’indicazione del rispettivo valore;
- gli estremi degli atti di trasferimento di beni a titolo oneroso posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto con i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito dell’alienazione dei detti beni;
- gli estremi degli atti di donazione e liberalità eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi e legatari;

ed allegare i seguenti documenti:
1) certificato di morte ovvero autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
2) stati di famiglia del defunto e degli eredi rinunciatari o premorti ovvero autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
3) eventuale copia autentica degli atti di ultima volontà (testamento), dai quali è regolata la successione;
4) eventuale copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità o al legato;
5) visure catastali degli immobili posseduti dal defunto (da richiedere all’Agenzia del Territorio ex Catasto);
6) prospetto delle imposte autoliquidate con ricevuta del versamento
effettuato (mod. F23 quietanzato).

L’ufficio (Agenzia delle Entrate), dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che provvederanno a presentarle entro 30 giorni - dalla data di registrazione - all’Agenzia del Territorio (ex Catasto).

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI
Il valore degli immobili si calcola in base alla rendita catastale opportunamente rivalutata determinando così l’asse ereditario sul quale si calcoleranno le imposte da autoliquidare (questa operazione sarà svolta dallo studio caschetta, eccezion fatta per il valore dei terreni edificabili che dovrà essere comunicato dal cliente).

DICHIARAZIONE ICI
Gli eredi ed i legatari, per gli immobili oggetto della dichiarazione di successione, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI, sarà l’ufficio (Agenzia delle Entrate) presso il quale viene presentata la dichiarazione di successione a trasmetterne una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

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INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO (ai sensi del Regolamento UE 679/2016)
Con la presente si informa
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- che il responsabile del trattamento è il Geom. Giachino Giuseppe, iscritto all‘Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Enna al n.1147;
- che i dati saranno raccolti ed utilizzati, anche mediante programmi informatici, per finalità strettamente professionali e, più in particolare, per l‘espletamento dell‘incarico conferito e/o per la fatturazione delle prestazioni svolte;
-che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l‘adempimento del mandato cosicchè la mancata comunicazione degli stessi impedisce l‘espletamento del medesimo;
- che i dati potranno essere comunicati, in ragione dell‘incarico professionale ricevuto, agli impiegati ed ai praticanti dello studio nonché ai collaboratori, anche esterni, del medesimo e che essi saranno, comunque, trattati sempre e solo per l‘adempimento del mandato conferito e lo svolgimento delle attività con esso strettamente connesse;
- che i dati potranno essere comunicati a professionisti incaricati di adempimenti contabili o fiscali per conto dello studio;
-che i dati potranno essere trattati, anche dopo la cessazione dell‘incarico, per l‘invio di informative e comunicazioni riguardanti lo studio o argomenti che il titolare ritiene di interesse, ma che, in tal caso, in ogni momento, il sottoscritto potrà richiedere di non ricevere più dette informative;
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