Bonus e superbonus in edilizia
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Bonus casa: quali utilizzare oltre al superbonus 110%
Non solo 110%. Per chi intende effettuare lavori edilizi, sono disponibili diversi bonus, meno “ricchi”, ma con meno vincoli rispetto alla maxi detrazione. Il bonus facciate, l’ecobonus, il sismabonus, gli interventi di ristrutturazione edilizia, il bonus per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, il bonus mobili e il bonus verde. Per le agevolazioni edilizie, ad esclusione del bonus mobili e del bonus verde, il decreto Rilancio prevede, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tra i bonus edilizi, quello che, negli ultimi mesi, maggiormente ha catalizzato l’attenzione è stato il superbonus 110%, facendo passare in secondo piano tutti gli altri sconti ancora a disposizione. Meno ricchi, ma comunque molto interessanti e con meno vincoli rispetto alla maxi detrazione.
Sono una valida alternativa per chi non rientra nel superbonus 110% o per chi non intende beneficiarne.
Bonus facciate
Tra i bonus edilizi c’è il bonus facciate. Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 219 a 223), è una detrazione IRPEF e IRES del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Il bonus spetta esclusivamente per gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o, come indicato nella circolare n. 2/E/2020, in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, purché tale assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Detta assimilazione non può, invece, essere attestata da un professionista iscritto ai rispettivi Ordini professionali (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 182/2020).
La detrazione è fruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica dello stesso. Tuttavia, essendo una detrazione dall'imposta lorda, il bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Danno diritto al bonus esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Esclusi, invece, lavori che riguardano le strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio come, ad esempio, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno come pure la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
Il bonus è valido anche per le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e del ripristino del sotto-balcone e del frontalino, mentre non spetta per il rifacimento del terrazzo, che svolge, al pari del lastrico solare, una funzione di copertura “orizzontale” dell’edificio (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 185/2020).
Non rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per la riverniciatura degli scuri e delle persiane (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 346/2020).
Come puntualizzato dalla circolare n. 2/E/2020, sono ammessi al beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.
Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, comunque, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 415 del 28 settembre 2020, potrebbero rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, a condizione che si rispettano gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione.
Qualora i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. Per tali interventi, come specificato dalla circolare n. 2/E/2020, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è necessario inviare, esclusivamente in via telematica, all’ENEA, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, per avere diritto alla detrazione, i pagamenti delle spese detraibili devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, anche on line, che deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico). Possono essere utilizzati anche i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell’ecobonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della l. n. 160/2019.
Nel caso in cui nel bonifico manchi, nella relativa causale precompilata, il riferimento normativo specifico al “Bonus facciate”, il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d’acconto (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 185/2020). Validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
L’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario non sussiste per i titolari di reddito d’impresa.
La detrazione, da ripartire in 10 quote annuali, è valida fino alla fine del 2020, salvo proroga.
Ecobonus
Per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti è disponibile l’ecobonus “classico” di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013. Possono fruirne tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Al riguardo, si segnala l’importante apertura dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, ribaltando il suo precedente indirizzo del 2008 e conformandosi all’orientamento della giurisprudenza, ha stabilito che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Rientrano quindi nell’agevolazione anche le imprese di costruzione per gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili destinati ad essere venduti o locati.
La detrazione è pari al 50% o al 65% a seconda dell’intervento, arrivando fino al 70% o 75% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio che conseguono determinati indici di prestazione energetica.
L’ecobonus resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroga) per gli interventi eseguiti su unità immobiliari, mentre, per interventi in parti comuni di condomini, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.
Attenzione
Nella realizzazione degli interventi attenzione alla novità in arrivo. Si attende infatti a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Requisiti tecnici, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF, il MIT e il ministero dell’Ambiente, che definisce i nuovi requisiti che interventi e materiali devono rispettare, i tetti massimi di spesa per ciascun intervento e i massimali di costo per ogni categoria di intervento. Le disposizioni e i requisiti tecnici del nuovo decreto si applicheranno agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva alla sua entrata in vigore. Per gli interventi avviati in data antecedente, invece, si dovrà rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Tra gli adempimenti richiesti ai fini della detrazione, è obbligatorio inviare ad ENEA, per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage, i dati relativi agli interventi realizzati (la trasmissione deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori).
Sismabonus
Fino al 31 dicembre 2021, gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, possono essere agevolati con il sismabonus (di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del D.L. n. 63/2013). La detrazione (IRPEF ed IRES), calcolata su un ammontare di spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in 5 quote annuali di pari importo, è pari al:
- 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
- 70% (75%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- 80% (85%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Il beneficio spetta a tutti i contribuenti e per tutti gli immobili di tipo abitativo (anche non abitazione principale) e su quelli utilizzati per le attività produttive (anche se, come chiarito dalla risoluzione n. 22/E/2018, non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione).
Disponibile (fino al 31 dicembre 2021) anche il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche ubicate nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.
Bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2018 pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione, che resterà in vigore fino alla fine del 2021, si applica su un ammontare di spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disponibile la detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Fino al 31 dicembre 2020, lo sconto sarà pari al 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 2021, salvo proroghe, il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione spetta per un’ampia gamma di lavori, come la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria (ma solo su parti comuni di edificio residenziale), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze. Al riguardo, è interessante il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03461 del 30 gennaio 2020 in merito alla possibilità di detrarre anche le porte interne.
Il Ministero ha puntualizzato che la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari. Tuttavia, come indicato nella circolare n. 57/1998 del MEF, “qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d’imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», anche i lavori rientranti in quest’ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta”.
Ne consegue che nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Il bonus va ripartito in 10 rate annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Adempimento obbligatorio è il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale da cui risultino: - causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia è inoltre necessario trasmettere all'ENEA (tramite l'apposito applicativo), entro il termine di 90 giorni dalla di ultimazione dei lavori, le informazioni sugli interventi effettuati.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E/2019, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
Bonus per wall box
Per l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici è possibile fruire della detrazione al 50% istituita dalla legge di Bilancio 2019.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti (sia soggetti IRPEF che IRES) e su tutte le tipologie di immobili per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2021 (fino ad un massimo di 3.000 euro) che riguardano:
- acquisto di infrastrutture di ricarica di auto elettriche;
- loro installazione;
- costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.
Ai fini della detrazione, i punti di ricarica devono essere di potenza standard e non di accesso al pubblico e i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (ovvero carte di debito e di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Scelta del bonus
Nel caso in cui tra i tanti bonus disponibili ci dovesse essere una sovrapposizione dell'ambito oggettivo, il contribuente, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 49/E/2020, potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli a diverse fattispecie agevolabili, si potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.
La risoluzione chiarisce anche che, nel caso di lavori in condominio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere liberamente di quale bonus fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Bonus mobili
Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020 anche il bonus mobili. Lo sconto riconosciuto ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e consiste in una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per gli acquisiti effettuati nel 2020, il diritto all’agevolazione scatta esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2019.
La detrazione, che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche), deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed essere calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro. Tale limite di spesa è riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Pertanto, si ha diritto al beneficio più volte se si esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari.
Il pagamento delle spese può essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È ammessa la detrazione di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
Nel caso di acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita.
Bonus verde
È fissata al 31 dicembre 2020 anche la scadenza del bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Per avere diritto all’agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
Sconto in fattura o cessione
Si ricorda che, per tutti predetti bonus edilizi (tranne che per il bonus mobili e il bonus verde), l'art. 121, comma 1 del decreto Rilancio, prevede, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, la possibilità di optare per:
- lo sconto in fattura, corrisposto dal fornitore che a sua volta recupera le somme maturando un credito di imposta;
- la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La comunicazione dell’opzione, secondo quanto indicato dal provvedimento 8 agosto 2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso in cui opti successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.